| CODICE DEONTOLOGICO Regole per psicologi e psicoterapeuti Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c della Legge n. 56/89 in data 15-16 dicembre 2006 |
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico
sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non
esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel
presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al
decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite
secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989,
n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere
accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere
il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di
comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole,
congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto
che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella
vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori
personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare
l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la
fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti
destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo
psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue
prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo
sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta
la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso
cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con
chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di
sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente
il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel
settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed
i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni
di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto
delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il
proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è
perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena
autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali,
nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse,
nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in
relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di
informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,
all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti
dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su
una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio
abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18
febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo
o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività
ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo
è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di
ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status
scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di
concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca
stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova
ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti
che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il
loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la
tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la
natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza,
alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad
oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la
natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al
segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese
in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni
professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere
testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto
professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale,
anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque,
l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela
psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo
di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di
quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della
tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o
parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi
pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o
attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le
regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al
rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri
soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può
condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al
tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni
scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al
segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del
destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve
essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note,
scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che
riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi
alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da
norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento,
tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di
documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei
soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo
deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di
scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui
rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera
professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare
esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o
preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di
didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e
tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi
la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza
e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi
e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei
alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline
psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia,
ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per
le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo
ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti
vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale
del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del
compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della
professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai
risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è
tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via
generale a tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera
A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della
misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà
competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi
dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal
vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c) del
medesimo art. 28 comma 6
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del
rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o
alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e
comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle
stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso
informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà
esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli
strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la
natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del
mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e
valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in
relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene
dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove
propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue
prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere
interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la
credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente
propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il
paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente
prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri
e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo
professionale e vita privata che possano interferire con l’attività
professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della
professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di
sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha
intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce
grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del
rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto
professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di
carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di
colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto
professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio
intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi,
istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura
scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo
psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il
corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone
minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi
esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi
necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello
stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della
relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire
una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal
destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in
causa la natura e le finalità dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono
ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria
attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro
posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle
norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo
sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue
conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di
favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie
ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare
pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla
loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi
professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro
reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a
sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta
professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della
professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato
professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione
richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la
consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la
professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria
condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed
accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo
dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e
consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla
vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume
pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della
clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché
il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza
e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti
Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del
decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla
tutela dell’immagine della professione.
La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di
trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione
deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione
Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul
Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale
dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia
deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro
materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio
Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice
Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18
febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in
vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del
referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della
Legge 18 febbraio 1989, n. 56